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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. (23G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2023, n. 155 (in G.U. 11/11/2023, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2023)
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Testo in vigore dal:  12-11-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'articolo 37;
Ritenuta la necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti;
Ritenuta, dunque, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni affinchè le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022 , le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono,
((entro dodici mesi))
dalla data di entrata in vigore
((del presente decreto))
, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2.
2.
((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024))
.
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano
((e si motivano))
le relative deroghe
((, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285))
. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in
((zone nelle quali))
risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto
(( NO2 ))
. A
decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione
((strutturale))
alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione
((diesel di categoria "Euro 5"))
è inserita nei
((piani di qualità))
dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
((
2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria "Euro 3" monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate in particolare adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo
))
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate
((vi provvedono))
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
((.))